Prenotazioni


1) Posti di ormeggio in transito
L’imbarcazione in transito dovrà preventivamente prenotare ed avere conferma dalla Direzione del Porto.
L’arrivo e l’ormeggio sono consentiti nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 20.
Le tariffe di ormeggio sono quelle pubblicate sul sito www.portodicavallo.it – www.portodicavallo.fr; vanno in deroga al tariffario solo le convenzioni stipulate con soggetti terzi, per la stagione 2020.
Qualora la Direzione del Porto ravvisi la necessità di disponibilità del posto, ancorché assegnato, l’Utente che ivi è ormeggiato dovrà lasciarlo libero su semplice richiesta della Direzione e trasferirsi in altro posto disponibile.
Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria.

2) Accesso e sosta del naviglio da diporto
L’approdo è consentito, condizioni meteo permettendo, solo alle unità da diporto, autorizzate dalla Direzione del Porto; in caso di cattivo tempo la Direzione si riserva la chiusura del Porto fino al ripristinarsi di condizioni favorevoli all’ormeggio. Il canale VHF del porto opera sul canale 9.
La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè in periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.
Le imbarcazioni o gommoni in arrivo per accedere ai ristoranti devono avere precedente autorizzazione dagli stessi, o verrà applicato il 50% della tariffa di ormeggio giornaliera.

3) Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni
Tutti gli Utenti, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio da loro occupato, all’arrivo in Porto della unità devono recarsi alla Direzione del Porto e compilare una “Dichiarazione d’Arrivo”, su cui verranno riportati tutti i dati dell’unità e dell’Utente nonché le condizioni di ormeggio.
L’Utente è responsabile sia ai fini amministrativi, che operativi, della veridicità della propria Dichiarazione di Arrivo.
Ogni unità ormeggiata in Porto deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione del Porto. L’Utente deve perciò provvedere a che il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o pontile.

4) Manovre in Porto
Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e di ingresso ed uscita delle imbarcazioni.
L’Utente, nell’eseguire tutte le manovre all’interno del Porto e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali, impartite dalla Direzione del Porto, o dal personale da essa dipendente, pur restando l’Utente pienamente responsabile dell’attuazione della propria manovra.
L’Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione del Porto nel caso di assenza superiore alle 24 ore, di rientro dopo le h. 21.00 o di partenza prima delle h. 08.30 o dopo le h. 19.30.
La navigazione a vela è proibita nell’ambito portuale, salvo in caso di avaria o mancanza del motore ausiliario.
È, inoltre, vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre di ormeggio e disormeggio.
La velocità massima consentita all’interno del Porto è di 3 (tre) nodi.

5) Ancoraggio
Eccezion fatta per i casi di forza maggiore, è vietato dar fondo all’ancora all’interno del Porto in assenza di permesso della Direzione del Porto.

6) Ormeggi
Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche. La Direzione del Porto fornisce l’assistenza all’ormeggio ferma restando l’esclusiva responsabilità del comandante durante la manovra di ormeggio. In nessun caso la Marina assume la custodia dell’ imbarcazione all’ormeggio.
Il gestore non è responsabile di eventuali black-out e/o sbalzi di tensione che si potessero verificare a causa di un eccessivo e simultaneo assorbimento elettrico da parte delle imbarcazioni in sosta.

7) Accesso a terra e circolazione di veicoli
L’isola di Cavallo è privata ed è soggetta a norme restrittive riguardanti la circolazione a terra.
È severamente vietato lo sbarco di qualsiasi veicolo a motore; sui pontili, per motivi di sicurezza è vietato l’uso di auto elettriche, se non consentito dal gestore per motivi di estrema necessità. Al di fuori dell’area portuale è possibile utilizzare solo vetture elettriche che si possono noleggiare sul posto, rispettando limiti e divieti indicati sulle strade dell’isola.
La velocità massima dei veicoli autorizzati all’accesso della zona portuale è di 5 Km all’ora.
È fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso di effettiva necessità.

8) Inquinamenti e molestie
Il porto di Cavallo è inserito nel Parco Naturale delle Bocche di Bonifacio ed è soggetto al regolamento generale del Parco, inoltre l’isola è privata e si richiede un comportamento consono alla riservatezza del luogo.
Nelle aree del Porto è comunque vietato:
– l’abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili (per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l’imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature o a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica; il Porto non è attrezzato per lo svuotamento di tali serbatoi)
– l’uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare
– l’abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti
– lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed olii (vietata la sostituzione dell’olio dei motori)
– lavare indumenti e stoviglie in banchina o sui pontili
– stendere indumenti a vista ad asciugare
– lavare le imbarcazioni con detersivi di qualsiasi genere
– l’uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09.00 e dopo le ore 22.00, nonché dalle ore 13.00 alle ore 16.00
– tenere musica a volume alto, tale da generare fastidio alle imbarcazioni adiacenti e comunque mai tra le ore 23.00 e le ore 9.00
– la pesca, esercitata con qualsiasi sistema e mezzo, compresa quella subacquea
– effettuare bagni in mare in tutto lo specchio acqueo portuale
– ingombrare con oggetti, materiali, tender o altro le banchine, i moli e i pontili.

9) Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza
Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione. In particolare deve essere evitata ogni azione che possa determinare il rischio di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.
L’Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:
– prima della messa in moto del motore l’Utente deve provvedere all’aerazione del motore;
– gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
– gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione.
– le imbarcazioni in Porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi, a mano ecc.) e i combustibili necessari all’uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;
– in caso di incendio a bordo di un’imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili la Direzione del Porto, che informerà subito le Autorità competenti. In particolare l’imbarcazione incendiatasi deve essere immediatamente isolata, a cura del personale dipendente della Marina o del comandante;
– ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
– in caso di sversamento di idrocarburi in mare o sulle banchine, moli o pontili, l’Utente deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale Autorità Marittima, dalla Direzione del Porto con proprio personale e materiale all’uopo in dotazione (come previsto dal piano locale antinquinamento) a spese dell’Utente. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli sversamenti di idrocarburi summenzionati saranno a carico dell’Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l’eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali. L’intervento di bonifica sarà effettuato a cura della Direzione del Porto anche nei casi in cui non sia individuato l’Utente responsabile e lo sversamento risulti causato da ignoti;
– in Porto e nelle vicinanze del Porto è vietato l’uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali, di soccorso.

10) Ispezioni
La Direzione del Porto dovrà sottoporre eventuali situazioni salienti, in particolare relative alla materia della sicurezza della navigazione e della sicurezza portuale, all’attenzione dell’Autorità Marittima. Questa, qualora sussistano fondati motivi, potrà disporre delle ispezioni a bordo delle unità. I comandanti delle imbarcazioni all’ormeggio risultate, all’esito dei predetti controlli, non in regola con le normative vigenti e con il presente Regolamento, saranno perseguiti secondo quanto da questi previsto.

11) Assicurazione
L’imbarcazione dell’Utente dovrà essere coperta da regolare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come previsto dalle norme vigenti.
La Marina segnalerà all’Autorità Marittima l’imbarcazione la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono, riservandosi la facoltà di non accettare la stessa all’ormeggio.
Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alle leggi vigenti sul territorio della repubblica francese, del quale il Porto e l’Isola di Cavallo sono parte.